ACQUISTO DELLA CASA CON IL CONVIVENTE, ECCO LA GUIDA DEI NOTAI. RISCHI E TUTELE

Acquisto della casa con il convivente,  ecco la guida dei notai. Rischi e tutele


Acquistare un immobile insieme al proprio convivente (in assenza di matrimonio) richiede particolare attenzione, soprattutto se per ragioni fiscali il bene sarà intestato solo ad uno dei conviventi, nonostante entrambi contribuiranno in parti uguali a pagare il prezzo. Gli acquisti immobiliari di persone non legate da vincoli matrimoniali vanno trattati con un modo ragionato e con l’aiuto di un professionista, per evitare di incorrere in problemi successivi che potrebbero presentarsi o, quanto meno, per limitare i relativi “danni”. 
Quando l’immobile viene intestato ad entrambi i conviventi, infatti, c’è chiaramente una maggiore tutela dato che ciascuno può vantare un diritto su una quota del bene. Quando invece l’acquisto viene concluso da un solo componente della coppia di fatto, partecipando l’altro solo finanziariamente alla compravendita, la situazione si complica. Le ragioni che possono spingere a tali scelte possono essere di diversa natura anche se spesso sono legate a risparmi fiscali; in questi casi può essere opportuno siglare un accordo a parte tra i partners, sia per far risultare il contributo economico ricevuto che per regolare eventuali e futuri impegni di restituzione o di ritrasferimento tra gli stessi.
Problemi patrimoniali nella coppia in crisi
Nel caso di cessazione del legame affettivo, uno dei principali problemi patrimoniali che i conviventi si trovano ad affrontare riguarda la sorte dell’immobile acquistato dagli stessi, insieme o isolatamente da uno solo dei due. La scelta da prendere in occasione della crisi di coppia si fonda sul libero accordo dei conviventi, non potendo gli stessi ricorrere all’autorità giudiziaria affinché decida sull’assegnazione del bene, come invece accade nei casi di separazione o di divorzio tra coniugi. Sicuramente un accordo in tal senso assunto preventivamente potrebbe facilitare la risoluzione di tali controversie.
Nessun diritto successorio nei vincoli "di fatto"
Infine può essere consigliabile tutelarsi per il caso di morte prematura di uno dei due compagni. La legge ad oggi non riconosce diritti successori a favore di soggetti legati da vincoli “di fatto” e per tale ragione è suggeribile predisporre un testamento. Con questo strumento si potrebbe, ad esempio, lasciare l’immobile ove si convive al proprio partner; così facendo si può assicurare a chi non ha diritti reali sulla casa (o ne ha magari solo su una quota della stessa), di usufruirne anche dopo la morte del titolare, evitando cosi scomode e spiacevoli discussioni con altri parenti.
Contratti di convivenza stipulati dal notaio
I notai da sempre interlocutori diretti della comunità si sono messi a disposizione fornendo soluzioni giuridiche utili alle esigenze dei conviventi. Secondo gli ultimi dati Istat in Italia vi è una progressiva diffusione delle famiglie di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a quota 972 mila nel 2010-11. In particolare sono proprio le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili ad aver fatto registrare l’incremento più sostenuto arrivando ad un numero pari a 578 mila nel 2010-11. Dal dicembre 2013 il Notariato per rispondere alla richiesta da parte di un numero crescente di cittadini di tutelare alcuni diritti per quelle forme di convivenza non ancora riconosciute dalla legislazione italiana, ha predisposto i contratti di convivenza attraverso i quali- secondo le norme di legge previste dall’ordinamento vigente- si possono disciplinare diversi aspetti patrimoniali relativi alla convivenza, qualsiasi essa sia. In particolare: l’abitazione, la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, il contratto d’affitto, la proprietà dei beni, perfino organizzando un regime di comunione o separazione dei beni. 
Clausole testamentarie
Si possono prevedere con testamento anche eventuali clausole a favore del convivente more uxorio o l’assistenza in caso di malattia attraverso la designazione dell’amministratore di sostegno. E’ inoltre possibile tutelare a livello contrattuale la parte debole all’interno della famiglia di fatto. Per maggiori informazioni è stata anche pubblicata insieme a alle principali Associazioni dei Consumatori una guida "La Convivenza, regole e tutele della vita insieme" scaricabile gratuitamente dal sito www.notariato.it e che illustra gli strumenti utili a definire diritti e doveri delle coppie che, per scelta o per impedimento giuridico, non sono sposate ma desiderano comunque condividere la propria vita. L’impegno del notariato sul tema si muove anche in ambito comunitario. I ventitré notariati dell’Unione Europea hanno lanciato un progetto cofinanziato dalla Commissione EU: il sitowww.coupleseurope.eu che informa i cittadini sulla regolamentazione delle coppie e dei conseguenti rapporti patrimoniali sia in caso di matrimonio sia in caso di unioni registrate, ove riconosciute.

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